Con l’inizio della stagione di caccia 2023‐24 ormai imminente si pone il problema dell’utilizzo delle munizioni caricate con pallini di piombo, materiale vietato nelle zone umide e a distanza di 100 metri da queste, in base al Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021, in vigore anche nel nostro Paese dallo scorso mese di febbraio.
Le associazioni venatorie riunite nella Cabina di Regia (Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Arcicaccia, Italcaccia e il CNCN Comitato Nazionale Caccia e Natura) ritengono i contenuti di quella normativa comunitaria, così come sono stati formulati, non condivisibili, nonostante molto sia stato ottenuto nella fase che ha preceduto la sua emanazione, per migliorarne le prescrizioni. Fra gli aspetti maggiormente criticabili si segnala in particolare la previsione di sanzioni di natura penale basate su una vera e propria presunzione di colpevolezza in caso di semplice possesso di una cartuccia contenente piombo, in spregio ai principi fondamentali del diritto.
Come ben noto, il fulcro della normativa sta nella definizione di “aree umide”, che il Regolamento stesso non ha chiarito, utilizzando la definizione generale della Convenzione di Ramsar, che include anche le aree allagate “temporaneamente”.
In tale contesto anche la circolare ministeriale n. 72 del 9/02/2023, di cui si apprezzano spirito e finalità, non è stata purtroppo risolutiva e riteniamo lasci ancora troppe incertezze e possibilità interpretative, non cancellando il rischio di esporre il cacciatore alle già ricordate sanzioni penali. La distinzione, infatti, risiede nelle aree “effimere” o “non utilizzabili come habitat dagli uccelli acquatici”, definizioni per nulla chiare in termini di durata della “temporaneità” o dell’importanza per gli uccelli acquatici.
Sia con il precedente esecutivo che con l’attuale, le scriventi Associazioni hanno ripetutamente richiesto e insistito per ottenere migliori e definitive indicazioni sia per i cacciatori che per i competenti organi di vigilanza. Un incontro è stato fissato presso il ministero dell’Ambiente solo per il prossimo 4 settembre, quindi successivo alla data prevista per la preapertura in molte Regioni. Per questa ragione, pur auspicando che al termine del confronto siano recepite le indicazioni del mondo venatorio per modificare in modo chiaro la circolare, soprattutto nell’ottica di scongiurare definitivamente rischi di interpretazioni sia da parte dei cacciatori che degli organi di vigilanza, non possiamo esimerci dal suggerire ai cacciatori un approccio prudente, che eviti in qualsiasi modo la possibilità di contenziosi.
Quindi, a meno che non vengano emanati da parte delle Istituzioni competenti appositi provvedimenti in merito alla corretta, chiara e non variamente interpretabile identificazione di zona umida, invitiamo i cacciatori in via prudenziale ad evitare l’uso e la presenza sulla propria persona di munizionamento tradizionale in piombo in presenza di acqua di origine sorgiva, palustre o di irrigazione.
Quindi suggeriamo:
Attenzione: in caso di dubbi o incertezze sulle munizioni da impiegare o sulla adeguatezza del vostro fucile, parlatene prima con il vostro armiere di fiducia.
La Cabina di Regia continuerà senza risparmio a investire tempo ed energie affinché l’applicazione del Regolamento avvenga senza penalizzazioni e senza incertezze che ledano la serenità dell’esercizio venatorio svolto con passione da tutti i cacciatori italiani.